sexta-feira, 2 de outubro de 2009

XIMENES LOPES V. BRASILE

Destaco a intervenção que realizei hoje em Milão durante módulo do doutorado. O seminário tem como tema a Convenção Européia de Direitos Humanos e o Direito Penal.

Milano, 2 ottobre 2009.

Saluto a tutti.
Primo devo dire che sono molto felice di avere vinto questa borse di studio e potere stare con voi. Per me questo è veramente significativo. Pòi, scusate per gli errori di italiano, ma faccio ancora fatica di parlare fluido.

I’ intervento chè come base la sentenza della Corte Interamericana dei diritti dell’uomo di 04 luglio 2006 del caso Ximenes Lopes contro il Brasile.
È bisogno affermare che non è un “leading case” come, per esempio, quello relativo all’uccisione del giovane C. Giuliani ad opera per un agente della forza pubblica a Genova. Forse sia piu interessante il fatto che è succeso a Londra due o tre anni fà con all’uccisione del brasiliano Jean Charles anche per un polizia in metro. Ma sono incerto se questo fatto gia è arrivato a CEDU. Tuttavia, se non è un “leading case” rappresenta per la prima volta che la Corte Interamericana ha deciso un reato contro il Brasile. E anche questo fatto è historico perchè è la prima condanna in America per violazione di diritto dell’uomo con probleme mentali [1].

Piccola sintesi. In 1º ottobre 1999, la madre di Damião Ximenes Lopes ha internato lui, che aveva probleme mentali, nella clinica di ripouso di Guararapes (città di nome uguale). Trè giorni piu tarde, lei ritorna alla clinica per visitarlo, ma è informata da un impiegato che suo “filglio non poteva ricevere”. Però, lei entra nella clinica gridando il nome di Ximenes e subito lui è venuto in un stato deperito, con vari ematome e con le mani incatenati.

Sua madre ha chiesto a un impiegato per fare la doccia a lui. Dopo lei ha cercato il medico responsabile della clinica e che era anche l’esperto di medicine legale della città. Lui ha prescritto alcune medicine senza almeno visitare Ximenes. Dopo la madre ha chiesto dove si trovava suo figlio e un’impiegata della clinica ha detto che è successo una lotta forte fra Ximines e le infermiere e che lui, in virtù di questo, sarebbe stato moltissimo lesionato. La madre lo ha trovato in un letto, completamente nudo e ancora con le mani attacate. Poi, quando lei è tornata a sua casa ha ricevuto una telefonata della clinica con comunicato della morte di Ximenes.

L’autopsia disposta sul cadavere conclude che la causa della morte è un “l’arresto cardio-respiratorio”. Questa è firmata per direttore della clinica, il stesso medico che aveva prescritto solamente medicine a Ximenes. Davanti alle circostanze, la famiglia di Ximenes decide diprendere il cadaver pel l’analisi nella principale città dalla provincia. Conclusione: “morte certificata di indeterminata causa”. Da questo momento la famiglia capisce che la tortura che ha sofferto Ximenes era la causa della morte e, cosi, ha richiesto in giudizio civile il resarcimento de danno e in giudizio penale ha colaborato con la magistratura inquirente. E dopo la famiglia ha richiesto davanti alla Corte Interamericana.

Sentenza della Corte. Resarcimento alla famiglia con $ 135.000.00.

Deciso. La Costituzione Brasiliana autorizza l’uso delle istituzione private per complementare il dovere pubblico di fornire l’assistenza medica. Significa un’estensione dell’esercicio del dovere publico. Così, il Brasile era responsabile degli atti impiegati della clinica. Ha deciso che il Brasile è responsabile della violazione del art. 4º (diritto a vita) e art. 5º (diritto a incolumità fisica). E ha deciso anche che il Brasile è responsabile della violazione di oblighi di garanzie e protezione di accesso a giustizia (art. 8º e art. 25), perchè uno degli elementi del processo avuto previsto nella Convenzione Interamericane è che i tribunali del paese che è parte resistente decidano i casi in un tempo ragionevole. Tuttavia, la responsabilità civile ed criminale non ancora avuti raffinato in momento di questa sentenza. E questo più di 75 settimane. È tutto.

Grazie a tutti.
L.

[1] Nell’ ambito della CEDU, caso di Storck v. Germania, n. 61.603/00, j. 16/06/2005.

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